Statuto


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SOMMARIO

 Art. 1       Denominazione, sede, ordinamento, natura e principi dell’associazione

Art. 2       Durata

Art. 3       Oggetto

 Art. 4       Partecipazione e collaborazione con enti similari

Art. 5       Attività scientifiche e divulgative

Art. 6       Soci dell’Associazione

Art. 7       Domanda di ammissione

Art. 8       Decadenza dei soci

Art. 9       Organi dell’Associazione

Art. 10     Assemblea – Composizione

Art. 11     Rappresentanza

Art. 12     Convocazione

Art. 13     Competenze dell’assemblea

Art. 14     Costituzione e delibere dell’assemblea

Art. 15     Presidenza e verbale

Art. 16     Il comitato direttivo – Composizione e durata

Art. 17     Dimissioni

Art. 18     Competenze

Art. 19     Convocazione e delibere

Art. 20     Il coordinatore

Art. 21     Il vice coordinatore

Art. 22     I progetti e i presidenti di progetto

Art. 23      Il comitato tecnico scientifico

Art. 24      Il collegio dei revisori dei conti. Composizione, durata e competenze

Art. 25     La consulta delle associazioni

Art  26     Segreteria

Art. 27     Servizio di tesoreria

Art. 28     Patrimonio – Entrate

Art. 29     Esercizi sociali – Bilanci

Art. 30     Avanzi di gestione

Art. 31     Scioglimento

Art. 32     Foro competente

Art. 33     Legge applicabile

 

Art. 1 – Denominazione, sede, ordinamento, natura e principi dell’Associazione

1.1   E’ costituita un’Associazione denominata “Centro Formazione e Ricerca Socio-Sanitario ed Ambientale Francesco Redi - CFR”, centro integrato per la promozione della salute.

1.2   L’Associazione ha sede legale ad Arezzo, Via della Fioraia, 17/19; ulteriori sedi potranno essere individuate in funzione delle diverse opportunità.

1.3        L’Associazione è ordinata e regolata dal presente statuto e dai regolamenti approvati in conformità ad esso ed agisce secondo le leggi che regolano le associazioni senza fini di lucro e con finalità di promozione sociale. Essa può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e l’iscrizione nei registri o simili elenchi istituiti da norme di legge o da regolamenti di enti pubblici per l’ammissione ai quali abbia i requisiti. La stessa opera in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale.

1.4        L'Associazione si fonda sulla strategia stabilita dalla carta di Ottawa (1986) che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha voluto promuovere, a partire dal 1987, attraverso il Progetto Città Sane, per fornire uno strumento che sperimenti a livello locale il raggiungimento degli obiettivi della “Salute per tutti”; si fonda altresì sui principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21 Locale.

La Carta d’Ottawa afferma che le risorse e le condizioni fondamentali per la salute sono pace, alloggio, istruzione, cibo, reddito, un eco-sistema stabile, risorse sostenibili, equità e giustizia sociale e che il miglioramento della salute richiede, per questi sostanziali prerequisiti, un sicuro fondamento: l’acquisizione da parte dei vari attori di una nuova cultura basata sui principi d’integrazione istituzionale e di programmazione integrata.

L’O.M.S, specificatamente con il documento Health 21, nel delineare ”La strategia per la salute per tutti” ribadisce, tra l’altro, che la promozione e l’investimento in salute non possono prescindere dalla ricerca della qualità dell'assistenza sanitaria e sociale, nonché dall'interdipendenza di tutte le categorie di determinanti extrasanitari, che condizionano la salute umana; i principi su cui si fonda la strategia "Salute per tutti" sono: equità, promozione della salute, partecipazione della comunità, azioni intersettoriali, sostenibilità ed una particolare attenzione posta all'assistenza di base.

Le relazioni tra lo stato dell’ambiente e condizioni di salute della popolazione costituiscono, alla luce delle determinazioni di enti internazionali, (Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, linee indirizzo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, direttive della Banca Mondiale e dell’Unione Europea), così come delle disposizioni impartite a livello nazionale e regionale toscano (Piano sanitario nazionale, Piano sanitario regionale toscano e Piano regionale toscano di sviluppo sostenibile del territorio), un tema centrale per le strategie di promozione della salute e di sviluppo sostenibile del territorio.

Un’azione sostenibile per la promozione della salute non può realizzarsi solo tramite azioni individuali o programmi disgiunti su temi che riguardano la salute. La maggiore opportunità nel creare guadagni in salute nella popolazione e garantire la salute come risorsa per uno sviluppo generale sta nella capacità del sistema complessivo di un paese, regione o realtà locale di strutturarsi su tali obiettivi.

L’Associazione si fonda quindi:

-       sul principio inderogabile di promuovere politiche integrate per la salute e lo sviluppo sostenibile ambientale ponendolo alla base delle proprie scelte programmatiche;

-       sulla concertazione in ogni settore tra i soggetti istituzionali e gli operatori (scientifici, sociali, economici, ecc) e stakeholders, come metodo per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l’integrazione delle risorse e le innovazioni del sistema;

-       sul sostegno a strategie per una corretta globalizzazione;

-       sul perseguimento di politiche per la salute e lo sviluppo sostenibile ambientale con particolare riconoscimento del ruolo delle comunità locali (Progetto Città sane, Agenda 21 Locale, Cooperazione decentrata);

-       sull’obiettivo prioritario dell’integrazione delle politiche e delle strategie di promozione di salute e protezione dell’ambiente, vuoi anche attraverso attività scientifiche e segnatamente di formazione, sviluppando non solo l’analisi delle relazioni tra salute della popolazione e fattori ambientali, ma anche la possibilità di promuovere una nuova cultura, attraverso adeguate iniziative di divulgazione e di informazione.

Art. 2 – Durata

2.1    L’Associazione, ha durata illimitata.

Art. 3 – Oggetto

3.1   L’Associazione si costituisce per promuovere la cooperazione tra soggetti diversi, istituzionali e sociali, finalizzata al comune obiettivo della salute.

A tal fine si prefigge di:

-                            sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche e competenze professionali in tema di salute, ambiente e sviluppo sostenibile in tutti i contesti istituzionali ed operativi che possono concorrere a determinare miglioramenti della qualità di vita della popolazione;

-                            promuovere la cultura dell’integrazione interistituzionale, intersettoriale e multiprofessionale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

-                            favorire l'incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, nonché i rappresentanti delle associazioni e delle professioni, per valutare politiche e interventi di rilievo in quest’ambito;

-                            divenire punto di incontro, scambio e crescita per gli amministratori e operatori interessati alle tematiche di salute, ambiente e sviluppo sostenibile;

-                            eseguire ricerche, studi e consulenze e sviluppare attività di comunicazione sui temi di interesse, anche attraverso iniziative editoriali;

-                            promuovere attività formative come momento per l'integrazione tra organismi governativi e non, nei possibili ambiti di intervento territoriale come base per gli interventi.

-                            monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche e in generale esperienze positive, supportare strategie e politiche di salute che si integrino con i progetti in corso a livello territoriale locale e le scelte programmatiche degli Enti Locali, valorizzando le esperienze e la progettualità di tutte le risorse presenti sul territorio che si riconoscono nelle finalità precipuamente del Progetto Città Sane e dell’Agenda 21 Locale promovendone anche la valorizzazione presso Organismi regionali nazionali e internazionali;

-                            proporsi, nel rispetto dell’autonoma iniziativa dei singoli soci e delle controparti interessate, quale soggetto interlocutore degli Organismi, Agenzie e Reti, Governative e non, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale segnatamente impegnati nella promozione dei processi di Agenda 21 Locale e Progetto Città Sane, al fine di promuovere, organizzare e realizzare  iniziative in tema di ambiente, salute e sviluppo sostenibile. 

-                            contribuire ad implementare le priorità programmatiche dell’OMS, partecipando a sviluppare sotto la leadership dell’OMS attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, promozione dei risultati, educazione e formazione, raccordandosi in particolare con le reti che promuovono salute e segnatamente Health Promoting Schools, Health Promoting Hospitals, Health Promoting Cities, Health Promoting Regions e Health Promoting Universities.

-                            promuovere la valutazione di impatto sulla salute ovvero la stima degli effetti di una specifica azione sulla salute di una specifica popolazione estesa alle politiche, ai programmi e ai progetti migliorando la qualità delle decisioni in materia di politiche pubbliche tramite raccomandazioni che rafforzino gli impatti positivi sulla salute e minimizzino quelli negativi.

-                            promuovere politiche territoriali finalizzate a garantire un miglior stato di salute della comunità locale supportando il ruolo dei medici del territorio e segnatamente dei medici di medicina generale, sostenendo progetti che si facciano carico della qualità del vivere dei cittadini nel territorio e favorendo la pianificazione dello sviluppo della salute della città;

-                            coinvolgere cittadini, professionisti della salute, amministratori con lo scopo dichiarato di agevolare l’unità nel fornire servizi basati sui bisogni della popolazione attraverso un’integrazione tra attività sanitarie a livello individuale e quelle a livello comunitario, sia in ambiente di vita che di lavoro.

-                            contrastare gli ostacoli che si frappongono ad approcci integrati rispetto alla promozione della salute e dello sviluppo e segnatamente:

·      i meccanismi di finanziamento discontinui ed inadeguati e la competitività per risorse finanziarie limitate, favorendo l’approntamento di bilanci condivisi tra enti e organizzazioni per ottimizzare le risorse;

·      i cambiamenti frequenti ed inefficaci a livello organizzativo che destabilizzano la coerenza, la continuità e l’impatto delle azioni intraprese per il miglioramento della salute della popolazione;

·      le aspettative non realistiche nei confronti di programmi “isolati” diretti solo al cambiamento comportamentale a livello individuale;

·      il sotto-utilizzo di misure strutturali designate a creare migliori condizioni per la salute ed abbassamento dei fattori di rischio (ambientali, sociali, economici) per la salute;

·      il carente impegno pubblico e la scarsa partecipazione della comunità;

·      la mancanza o lo scarso utilizzo di incentivi per la collaborazione intersettoriale.

-                            favorire un approccio a livello locale delle responsabilità globali per la pace, la giustizia, l'equità, lo sviluppo sostenibile e la protezione del clima, segnatamente cercando di ridurre l’impatto sull'ambiente globale, di promuovere il principio di giustizia ambientale, di rafforzare la cooperazione internazionale a livello delle città e sviluppare le risposte locali ai problemi globali in collaborazione con i governi, le comunità e altri organismi locali interessati, di indirizzare le politiche di protezione ambientale nelle politiche relative a energia, trasporti, approvvigionamento, rifiuti e agricoltura.

-                            partecipare attivamente alla elaborazione ed implementazione di strategie regionali nazionali, europee e internazionali, contribuendo alla contestualizzazione locale degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio proposti dalle Nazioni Unite;

-                            rafforzare l’amicizia e la solidarietà internazionale tra città e regioni, implementando il sostegno reciproco e la condivisione di risorse, conoscenze, informazioni ed esperienze;

3.2   Ai fini di cui al comma 3.1, l’Associazione promuove attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo, secondo il disposto dell’art. 5, attuando la massima cooperazione con tutti gli Enti presenti segnatamente sul territorio aretino preposti ad attività in materia di promozione della salute.

3.3   Per il perseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.

3.4   In particolare per raggiungere i suoi scopi l’Associazione:

- promuove l'adesione al Centro Francesco Redi degli enti pubblici, delle associazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, delle persone fisiche che intendono contribuire al perseguimento dello scopo sociale;

- stimola un coordinamento tra gli Enti, le Associazioni e altri Soggetti associati, mettendo anche a disposizione servizi comuni per la realizzazione dei progetti finalizzati allo scopo dell’Associazione; fermo restando che gli Organismi suddetti rimangano titolari delle proprie linee programmatiche che troveranno riscontro nelle attività dell’Associazione stessa;

- sostiene la realizzazione del PROGETTO AREZZO SALUTE AMBIENTE (P.A.S.A) nel contesto del Progetto Città Sane dell'O.M.S. e dell’Agenda 21 Locale;

- promuove la realizzazione di un centro integrato per la promozione della salute che saldi a livello locale strategie e politiche per la salute di organismi governativi e non anche di livello regionale, nazionale ed internazionale, attraverso attività divulgative, di ricerca e segnatamente formative, promovendo modifiche comportamentali e normative.

3.5   per le attività svolte dall’associazione saranno previsti sistemi di verifica della qualità.

 

Art. 4 –Partecipazione e collaborazione con enti similari

4.1   l’Associazione può aderire a tutte le società culturali e scientifiche e reti che abbiano finalità comuni alle proprie e parteciparvi con propri rappresentanti.

4.2        L’Associazione può sottoscrivere convenzioni o protocolli d’intesa con società e reti a carattere scientifico, enti pubblici e privati, di livello locale, regionale, nazionale e internazionale, comunque senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art. 5 – Attività scientifiche e divulgative

5.1        Le attività di studio, ricerca, formative e divulgative sono orientate su aree tematiche strettamente connesse agli scopi dettagliati nell’articolo 3. Le stesse dovranno, specificatamente, fare riferimento allo sviluppo di politiche integrate nel settore sanitario, sociale ed ambientale, nonché alle innovazioni introdotte dagli atti di indirizzo e di programmazione internazionali, nazionali, regionali e locali, con riguardo alle nuove modalità gestionali e programmatiche.

5.2        Al termine di ogni attività formativa svolta dall’Associazione potrà essere rilasciato un attestato di frequenza secondo i criteri dell’ECM nazionale e regionale. Ove l’evento sia realizzato in collaborazione con l’Università, potrà essere valutata la disponibilità di una certificazione condivisa.

Art. 6 – Soci dell’Associazione

6.1   Sono soci dell’Associazione:

a)        i fondatori;

b)       I soci sostenitori

c)        i soci onorari;

d)       i soci benemeriti.

e)        i soci dell’Associazione;

f)         I soci in rapporto di collaborazione

g)        I soci accreditati

6.2    Fondatori sono gli enti ed associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

6.3    Soci sostenitori sono gli enti pubblici e le associazioni di carattere privato, che contribuiscono, in modo consistente e con periodica continuità, al perseguimento dello scopo sociale mediante contributi o apporto di beni o servizi nei modi e nelle forme stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

6.4    Soci onorari sono quelli nei cui confronti sono riconosciuti particolari meriti rientranti negli obiettivi dell’Associazione e nei settori dello studio, della ricerca, della formazione e della divulgazione.

6.5        Soci benemeriti sono gli enti pubblici, le associazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le singole persone che per rilevante contributo finanziario, concesso anche in modo non continuativo, sostengono le attività dell’Associazione.

6.6        Soci dell’Associazione sono coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

6.7        Soci in rapporto di collaborazione sono gli enti pubblici, le associazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le singole persone che finalizzano il loro contributo solo a singoli progetti o singole attività.

6.8        Soci accreditati sono coloro i quali siano in possesso dei requisiti individuati nel regolamento definito dal Comitato Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

6.9        La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Art. 7 – Domanda di ammissione

7.1        L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso.

7.2        Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al comitato direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che il medesimo si propone e l’impegno di osservarne statuto e regolamenti, versando contestualmente alla domanda la quota di associazione stabilita annualmente dallo stesso comitato.

7.3        Possono aderire all’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le persone giuridiche, le associazioni scientifiche e gli enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro.

7.4        Il comitato direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa s’intende accolta. In caso di diniego espresso, il comitato direttivo non è tenuto a esplicarne la motivazione.

 

Art. 8 – Decadenza dei soci

8.1        La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

8.2        Il recesso acquista  efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il comitato direttivo riceve la comunicazione  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di recesso.

8.3        In presenza di inadempienza agli obblighi associativi oppure di altri gravi motivi, quali lo svolgimento di attività pregiudiziali all’Associazione o incompatibili con le finalità della stessa, il socio può essere escluso con deliberazione del comitato direttivo. Il coordinatore comunica al socio la deliberazione di esclusione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L’esclusione ha efficacia immediata. I soci che siano receduti, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

9.1                Sono organi dell’Associazione:

a)        l’assemblea;

b)       il comitato direttivo;

c)        il coordinatore;

d)       il vice-coordinatore;

e)        i presidenti di progetto;

f)         il comitato tecnico scientifico;

g)        I revisori dei conti;

h)        La consulta delle associazioni.

 

Art. 10 – Assemblea – Composizione

10.1    L'Assemblea è composta da tutti i soci.

10.2    I soci non persona fisica (enti, associazioni e altre istituzioni) partecipano all'Assemblea con due rappresentanti da ciascun socio designati; i rappresentanti esercitano i loro poteri disgiuntamente.

 

Art. 11 – Rappresentanza

11.1    Ogni socio o rappresentante esercita il voto personalmente o mediante delega conferita ad altro socio che non rivesta la qualità di amministratore, revisore, o dipendente dell’Associazione.

11.2    La delega può essere conferita solo per iscritto, con l’indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell’adunanza.

11.3    Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

11.4    Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell’assemblea e devono essere conservate agli atti sociali.

 

Art. 12 – Convocazione

12.1    L’assemblea è convocata dal coordinatore, nei casi stabiliti dal presente statuto o quando ne sia ravvisata l’opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con l’indicazione delle materie da inserire all’ordine del giorno, o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, oppure su motivata richiesta dai revisori dei conti. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta.

12.2    La convocazione è fatta mediante lettera o fax o posta elettronica o eventuali altri nuovi canali informativi che consentano la prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione, da inoltrare a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro dei soci, nonché ai Revisori dei Conti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’adunanza.

12.3    L’avviso di convocazione deve contenere:

a)        l’ordine del giorno;

b)        il giorno, il luogo e l’ora della prima convocazione;

c)        il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.

12.4    La prima e la seconda convocazione possono essere tenute nello stesso giorno.

 

Art. 13 – Competenze dell’assemblea

13.1            L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

13.2    L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo, e per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 ottobre. Essa inoltre:

a)        approva gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

b)       approva la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti predisposta dal coordinatore d’intesa con il comitato direttivo

c)        approva il regolamento generale d’organizzazione dell’Associazione, il regolamento per l’acquisizione dello status di socio accreditato e il regolamento della consulta delle associazioni;

d)       provvede alla eventuale nomina dei revisori dei conti;

13.3            L’assemblea straordinaria:

a)        approva lo statuto e le eventuali modifiche del medesimo;

b)       delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

c)        delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

Art. 14 – Costituzione e delibere dell’assemblea

14.1    L’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto anche rappresentati mediante delega, ad eccezione del caso in cui l’assemblea debba deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel qual caso è richiesta la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

14.2    L’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, ma con un minimo di cinque soci aventi diritto di voto.

14.3    Le delibere dell’assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, per quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Art. 15 – Presidenza e verbale

15.1    L’assemblea è presieduta dal coordinatore del comitato direttivo ovvero, in caso di sua assenza e impedimento, dal vice coordinatore o dal componente più anziano.

15.2    Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal coordinatore dell’assemblea, nonché da un socio presente che funge anche da segretario verbalizzante.

 

Art. 16 – Il comitato direttivo – Composizione e durata 

16.1    Il comitato direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di diciassette componenti appartenenti alle categorie dei soci fondatori e dei soci sostenitori, nominati in occasione del rinnovo dei rispettivi organi. Ogni componente dura in carica per tutto il periodo di durata del mandato del socio che lo ha nominato salvo diverso provvedimento da parte dello stesso socio.

16.2 L’attività di consigliere è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

16.3 I componenti del comitato direttivo sono rieleggibili. Il comitato direttivo può essere integrato da rappresentanti designati da enti ed agenzie governative regionali, nazionali ed internazionali su proposta del Comitato Direttivo stesso con voto consultivo.

16.4    E' facoltà del Comitato Direttivo di nominare un Presidente Onorario  il quale ha diritto di voto consultivo.

  

Art. 17 – Dimissioni

17.1    Nel caso in cui uno o più componenti del comitato direttivo dovesse cessare per qualsiasi causa dall’ufficio prima della scadenza annuale, il comitato direttivo nomina per cooptazione uno o più sostituti che rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva, la quale deve deliberare in ordine alla nomina definitiva.

17.2    Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea senza indugio perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

17.3    Se vengono a cessare tutti i consiglieri, il coordinatore dell’Associazione, o in sua assenza o impedimento il vice coordinatore e, in subordine, il consigliere più anziano per età, devono provvedere d’urgenza a convocare l’assemblea per la nomina dei nuovi componenti il comitato direttivo e per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

 

Art. 18 – Competenze

18.1 Il comitato esercita i seguenti compiti:

a)          delibera l’ammissione dei soci e la loro esclusione;

b)          delibera la richiesta della personalità giuridica e l’iscrizione nei registri ed elenchi, istituiti da norme di legge o da regolamenti di enti pubblici per l’ammissione ai quali abbia i requisiti;

c)          propone all’assemblea il regolamento generale;

d)          approva i regolamenti di funzionamento e segnatamente il regolamento di funzionamento dei Progetti, come da schema di “progetto tipo” in allegato parte integrante del presente statuto;

e)          redige ogni anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione circa la passata gestione annuale, nonché il bilancio preventivo, e fissa la misura delle quote annuali o l’apporto di beni e servizi di associazione degli enti fondatori e sostenitori;

f)           determina la qualifica da attribuirsi a ciascun socio di cui sia stata deliberata l’ammissione;

g)          individua i criteri che consentono l’acquisizione dello status di socio accreditato di cui a regolamento da approvarsi da parte dell’assemblea ed esamina la documentazione presentata da coloro che facciano richiesta di acquisizione dello status suddetto;

h)          nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

i)           approva il programma annuale delle attività scientifiche e culturali, sentito il Comitato Tecnico Scientifico;

j)           individua e nomina i presidenti di progetto;

k)          approva su proposta del coordinatore la struttura organizzativa;

l)           approva gli schemi di convenzioni e dei protocolli d’intesa con enti pubblici o privati, con facoltà di delegare al coordinatore gli adattamenti e le integrazioni di essi che si rendono necessarie nel corso delle trattative finali prima della stipulazione;

m)        nomina e revoca i rappresentanti dell’Associazione presso altre associazioni o organismi di partecipazione di altri enti, stabilendo le direttive per la loro attività;

n)          stabilisce la quota associativa da versarsi  in denaro o in servizi resi  e le altre somme da pagarsi all’Associazione per l’ammissione ad attività della stessa da parte di coloro che intendono aderire o sostenere le sue attività, pur non divenendone soci;

o)          propone a enti ed agenzie governative locali, regionali, nazionali ed internazionali, l’eventuale nomina di rappresentanti, da loro designati, quali membri del Comitato Direttivo;

p)          presenta periodicamente agli organi gestionali e/o di controllo degli enti promotori e sostenitori, relazioni in ordine alle attività svolte e in programma.

q)          Individua il numero dei componenti del comitato direttivo da un minimo di sette ad un massimo di diciassette.

r)           Nomina i componenti della Consulta delle Associazioni e ne delibera il regolamento di funzionamento;

s)          Propone all’assemblea le modifiche del presente statuto.

18.2    Il comitato direttivo nomina al proprio interno il coordinatore ed il vice coordinatore.

18.3    Il comitato direttivo nomina, altresì, il tesoriere, anche avvalendosi delle professionalità presenti negli Enti fondatori e sostenitori. Al tesoriere sono affidate le funzioni di cui all’art. 27.

18.4    Il comitato direttivo può istituire specifiche commissioni di lavoro aventi competenze tecniche ovvero scientifiche; a tal fine può convenzionarsi anche con professionisti esterni all’Associazione e nei limiti delle possibilità di bilancio di questa.

18.5    Nel caso in cui uno o più componenti del comitato direttivo siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, potranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere.

18.6    In caso di urgenza, il coordinatore del comitato direttivo può assumere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del comitato direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva.

18.7    I membri del comitato direttivo, rispetto alle attività scientifiche promosse dall’Associazione, operano in piena autonomia rispetto agli organismi di provenienza.

 

Art. 19 – Convocazione e delibere

19.1 Il comitato direttivo è convocato dal suo coordinatore oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice coordinatore, almeno una volta ogni sei mesi, nei casi previsti dalla presente statuto o quando ne sia ravvisata l’opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e sottoscritta, con l’indicazione delle materie da inserire nell’ordine del giorno, da almeno 3 (tre) Consiglieri.

19.2 La convocazione avviene a mezzo lettera o fax o posta elettronica o eventuali altri nuovi canali informativi che consentano la prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione almeno 24  ore prima della riunione, contenente l’ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l’ora in cui si terrà la riunione.

19.3 Il comitato direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri.

19.5 Le delibere del comitato direttivo sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del coordinatore.

19.6 Il consigliere che senza giustificata motivazione, presentata in forma scritta, non partecipa a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

19.7 Della riunione è redatto verbale sottoscritto da colui che ha presieduto l’adunanza.

19.8 Il coordinatore può altresì invitare a partecipare alle riunioni, quando lo richiedono le materie da esaminare:

a)        i presidenti di progetto;

b)       i membri del Comitato Tecnico Scientifico;

c)        i consulenti o altre persone che egli ritenga opportuno siano uditi dal comitato direttivo.

d)       i rappresentanti di altri organismi od enti.

19.9 Tutte le comunicazioni, convocazioni e verbali del Comitato Direttivo saranno inviati per opportuna conoscenza ai legali rappresentanti degli organismi promotori dell’Associazione.

 

Art. 20  – Il coordinatore

20.1            Al coordinatore dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’Associazione.

20.2    Al coordinatore dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal comitato direttivo, al quale comunque il coordinatore riferisce circa l’attività compiuta:

a)     predisporre l’ordine del giorno per le convocazioni dell’assemblea e del comitato direttivo;

b)     esercitare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;

c)     stipulare gli atti ed i contratti deliberati dal comitato direttivo inerenti la straordinaria amministrazione;

d)     curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del comitato direttivo;

e)    sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma, ove se ne presenti la necessità;

f)     predisporre la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

20.2.1                Il coordinatore, d’intesa con il comitato direttivo, può:

a)     nominare procuratori scelti fra gli associati;

b)     attribuire specifici incarichi ai componenti del comitato direttivo.

a)   predisporre gli strumenti di valutazione o monitoraggio delle attività scientifiche dell’Associazione;

b)   nominare i membri del coordinamento di progetto e del comitato scientifico di progetto.

 

Art. 21 – Vice coordinatore

21.1    Il vice coordinatore coadiuva il coordinatore e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle funzioni nelle quali sia espressamente delegato.

 

Art. 22  – I Progetti e Presidenti di Progetto

22.1     I Progetti sono il tramite attraverso i quali si raccoglie documentazione sui problemi sanitari e sulle opportunità per migliorare la salute, anche attraverso un ruolo più attivo della cittadinanza e dei gruppi della comunità; si aumenta la comprensione delle questioni riguardanti la salute; si costituiscono sistemi attraverso i quali possa essere pianificata e promossa l’azione intersettoriale per la salute; si promuovono innovazioni per una politica di salute pubblica.

22.2     I membri del coordinamento di progetto e del comitato scientifico di progetto sono nominati dal coordinatore d’intesa con il comitato direttivo sentito eventualmente il comitato tecnico scientifico.

22.3     I Presidenti di progetto sono proposti, in ordine alla specificità di ogni singolo Progetto, dal Comitato direttivo e sono nominati, previa loro accettazione, tra i componenti delle Giunte Comunale, Provinciale o Regionale, tenuto conto, in base ai principi ispiratori del Progetto Città Sane e dell’Agenda 21 Locale, che solo i rappresentanti politici delle amministrazioni locali possono garantire un approccio integrato alle strategie e politiche per la salute a livello locale.

22.4     I comitati scientifici di progetto e i singoli ricercatori (anche appartenenti ad enti e associazioni afferenti al Centro) che si occupano di ciascun singolo progetto operano in piena autonomia tecnico professionale nel rispetto delle norme scientifiche e deontologiche che regolano la ricerca e l’informazione ad essa relative.

 

Art. 23 - Comitato tecnico scientifico

23.1  Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.

23.2  I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

23.3  Il Comitato tecnico-scientifico esprime pareri di merito sui programmi di attività dell’Associazione e sui risultati conseguiti;

23.4  Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Coordinatore.

Art. 24 – Il collegio dei revisori dei conti. Composizione, durata e competenze.

24.1    Il collegio dei revisori dei conti, ove costituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

24.2    L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

24.3    Per la durata in carica e la rieleggibilità, valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del comitato direttivo.

24.4    I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze; partecipano, su motivata richiesta autorizzata dal coordinatore, alle adunanze dell’assemblea e del comitato direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; esprimono  parere sul bilancio.

Art. 25 - La Consulta delle Associazioni

25.1    Ha funzioni propositive per il Comitato Direttivo

25.2    Viene nominata dal Comitato Direttivo

25.3    Ne fanno parte rappresentanti di Associazioni

25.4    Il suo funzionamento è disciplinato da specifico regolamento

Art. 26 – Segreteria

26.1            La segreteria dipende dal coordinatore, coadiuva gli Organi dell’Associazione, nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’Associazione medesima.

26.2            In particolare la segreteria si occupa di:

·      supportare il lavoro del Comitato Direttivo, del Comitato Tecnico Scientifico e delle varie Commissioni, gruppi di lavoro, comitati e coordinamenti

·      Svolgere funzioni di raccolta e catalogazione del materiale, di documentazione varia, atti di seminari, convegni, riviste, collaborando alla costituzione di una Biblioteca specializzata;

·      Collaborare nell’organizzazione di attività convegnistico-formative;

·      collaborare alla gestione del sistema informativo.

·      Tenere i collegamenti con i referenti regionali, nazionali e internazionali.

·      Assicurare la stesura di documenti e proposte di piani di lavoro e segnatamente compilare un rapporto sui progressi dei vari Progetti dopo ogni incontro.

·      Tenere gli enti e gli organismi afferenti al Centro “Francesco Redi” regolarmente informati e mantenere un flusso di comunicazione nel territorio.

·      Mantenere un accurato indirizzario.

·      Assicurarsi che le varie riunioni lavoro siano ben preparate.

·      Assumere un ruolo di sostegno nella raccolta di fondi per i progetti.

·      Supportare il servizio di tesoreria

e comunque tutte le necessarie attività  operative e di supporto.

 

Art. 27  – Servizio di tesoreria

27.1 L’Associazione ha un proprio tesoriere. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

  

Art. 28  – Patrimonio – Entrate

28.1    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cose altrui; da eventuali erogazioni, donazioni, eredità ovvero legati, che l’Associazione potrà accettare secondo la procedura di legge, dagli avanzi netti di gestione.

28.2    Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

a)     il fondo di dotazione iniziale;

b)     i versamenti ulteriori effettuati dai soci fondatori e sostenitori e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;

c)     le quote associative deliberate annualmente dal comitato direttivo;

d)     i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

e)     le quote di iscrizione alle iniziative prevalentemente formative promosse dall’Associazione;

f)      i proventi straordinari delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;

g)     i contributi o finanziamenti di enti pubblici e privati, persone giuridiche o fisiche;

h)     i proventi straordinari erogati da soggetti non soci purchè erogati a seguito di attività compatibili con le finalità ed i principi dell’Associazione.

i)      i proventi e utili derivanti dalle attività principali svolte dall’Associazione quali a titolo d’esempio royalties per diritti d’autore, corrispettivi a fronte di ricerche, consulenze, partecipazione ad iniziative di carattere scientifico. 

28.3 Gli organismi promotori non rispondono degli impegni finanziari assunti dall’Associazione.

 

Art. 29 – Esercizi sociali – Bilanci

29.1            Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Sono osservate le seguenti procedure e modalità:

a)        entro il 28 febbraio di ciascun anno, il comitato direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

b)       entro il 30 settembre di ciascun anno, il comitato direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

Art. 30 – Avanzi di Gestione

30.1 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

 

Art. 31 – Scioglimento

31.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea Straordinaria, la quale provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci dell’Associazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità.

 

Art. 32  – Foro competente

32.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto è di competenza del Foro di Arezzo

 

Art. 33 – Legge applicabile

33.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si  fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile. Costituiscono, altresì, disciplina di riferimento le norme cui sono sottoposte le associazioni od organizzazioni iscritte nei registri o elenchi in cui l’Associazione stessa sarà iscritta secondo quanto previsto dal presente statuto.